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Articoli 216-218 Reg.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
Artt. 216-218

216. Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni (Art. 61 Cod.Str.)

  1. La lunghezza massima di 16,50 m e’ consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non puo’ superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
  2. La lunghezza massima di 18,35 m e’ consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremita’ anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremita’ posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonche’ una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremita’ anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremita’ posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi< anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non puo’ superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici puo’ determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

217. Inscrivibilita’ in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro (Art. 61 Cod. Str.)

  1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche’ la possibilita’ di transito su curve altimetriche della superficie stradale.
  2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all’articolo 61, comma 4, del Codice.
  3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilita’ di transito sono definite da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
  4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita’ tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.< definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.

218. Massa limite sugli assi (Art. 62 Cod. Str.)
1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 62 del Codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non puo’ eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 62, comma 7, del Codice.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.

Obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi antisdrucciolevoli
Dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024

Gentili Viaggiatori,

Nel corso del periodo invernale temperature negative, precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono creare situazioni di pericolo per gli Utenti e condizionare il regolare flusso del traffico.

Pertanto tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024, che transitino sulla rete aperta al traffico di competenza della Superstrada Pedemontana Veneta, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

Ordinanza n° 23 del 07.11.2023

Cordialmente

Superstrada Pedemontana Veneta