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Articolo 34 n.c.d.s.

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.

Obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi antisdrucciolevoli
Dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024

Gentili Viaggiatori,

Nel corso del periodo invernale temperature negative, precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono creare situazioni di pericolo per gli Utenti e condizionare il regolare flusso del traffico.

Pertanto tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024, che transitino sulla rete aperta al traffico di competenza della Superstrada Pedemontana Veneta, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

Ordinanza n° 23 del 07.11.2023

Cordialmente

Superstrada Pedemontana Veneta