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Articolo 175 n.c.d.s.

Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Art – 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.

2.È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  1. velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
  2. altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
  3. veicoli non muniti di pneumatici;
  4. macchine agricole e macchine operatrici;
  5. veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
  6. veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
  7. veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli Articolo 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
  8. veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
  9. veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

  1. trainare veicoli che non siano rimorchi;
  2. richiedere o concedere passaggi;
  3. svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
  4. campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 19,95 a euro 81,90.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.

Gratuità dal 19 ottobre 2026 della tratta SPV Colceresa – Bassano Ovest

Gentili Viaggiatori,

Si informa che, a seguito dell’iniziativa promossa dal Concedente Regione del Veneto e dalla Provincia di Vicenza, in considerazione dei lavori di rifacimento del viadotto “Rivarotta” e della conseguente chiusura del tratto della ex S.P. 111 “Nuova Gasparona” compreso tra il km 15+500 e il km 19+500, a partire dal 19 ottobre 2026 e fino al termine dei lavori, la tratta della Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra le stazioni di Colceresa e Bassano Ovest sarà gratuita in entrambe le direzioni di marcia, per tutte le classi di pedaggio e con qualsiasi metodo di pagamento.

La misura è finalizzata ad agevolare gli spostamenti degli utenti durante il periodo di chiusura della viabilità interessata dai lavori, contribuendo a garantire una maggiore fluidità della circolazione sul territorio.

Per beneficiare dell’agevolazione non è necessaria alcuna registrazione, è sufficiente percorrere la tratta utilizzando esclusivamente le stazioni in entrata e in uscita di Colceresa e Bassano Ovest.

L’agevolazione non è cumulabile con l’iniziativa “Sconto 60%”, per la quale continueranno ad applicarsi le limitazioni e le condizioni già previste.

Vi ringraziamo per la collaborazione e la comprensione, confermando il nostro impegno nel garantire un servizio efficiente e nel ridurre per quanto possibile i disagi.

Cordialmente

Superstrada Pedemontana Veneta