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Articolo 54 n.c.d.s.

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 54 Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

  1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  2. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
  3. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  4. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
  5. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
  6. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  7. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
  8. autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
  9. autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
  10. autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
  11. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
  12. mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.

Gratuità dal 19 ottobre 2026 della tratta SPV Colceresa – Bassano Ovest

Gentili Viaggiatori,

Si informa che, a seguito dell’iniziativa promossa dal Concedente Regione del Veneto e dalla Provincia di Vicenza, in considerazione dei lavori di rifacimento del viadotto “Rivarotta” e della conseguente chiusura del tratto della ex S.P. 111 “Nuova Gasparona” compreso tra il km 15+500 e il km 19+500, a partire dal 19 ottobre 2026 e fino al termine dei lavori, la tratta della Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra le stazioni di Colceresa e Bassano Ovest sarà gratuita in entrambe le direzioni di marcia, per tutte le classi di pedaggio e con qualsiasi metodo di pagamento.

La misura è finalizzata ad agevolare gli spostamenti degli utenti durante il periodo di chiusura della viabilità interessata dai lavori, contribuendo a garantire una maggiore fluidità della circolazione sul territorio.

Per beneficiare dell’agevolazione non è necessaria alcuna registrazione, è sufficiente percorrere la tratta utilizzando esclusivamente le stazioni in entrata e in uscita di Colceresa e Bassano Ovest.

L’agevolazione non è cumulabile con l’iniziativa “Sconto 60%”, per la quale continueranno ad applicarsi le limitazioni e le condizioni già previste.

Vi ringraziamo per la collaborazione e la comprensione, confermando il nostro impegno nel garantire un servizio efficiente e nel ridurre per quanto possibile i disagi.

Cordialmente

Superstrada Pedemontana Veneta

SPV STAZIONE DI VALDASTICO CHIUSURA RAMPA DI ENTRATA IN DIREZIONE A4/MONTECCHIO
SPV STAZIONE DI MONTEBELLUNA CHIUSURA RAMPA DI ENTRATA IN DIREZIONE A27/TREVISO

Gentili Viaggiatori,

Informiamo che dalle ore 21:00 del 29/10 alle ore 03:00 del 30.10.2026 per lavori di ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidente, sarà chiusa al traffico la stazione di entrata di Monterbelluna in direzione Treviso/A27 e rampa di entrata in SPV in direzione A4/Montecchio della stazione di Valdastico.

AugurandoVi buon viaggio ringraziamo per aver utilizzato i nostri servizi.

Cordialmente

Superstrada Pedemontana Veneta